CronacaConsiglio di Stato: la richiesta di condono non blocca i lavori sull'immobile

Consiglio di Stato: la richiesta di condono non blocca i lavori sull'immobile

La presentazione della domanda non impedisce altre modifiche all'immobile. La condizione è che l'abuso originario da sanare resti riconoscibile

Inserito da (redazionelda), martedì 15 settembre 2015 10:50:37

Nell'attesa della definizione di una domanda di condono edilizio, è possibile modificare l'immobile, purché sia ancora percepibile l'iniziale abusività da sanare. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 14 agosto 2015 numero 3943, che esamina un'ipotesi frequente, connessa alla lunga durata delle pratiche di condono (nel caso deciso, pari a oltre 18 anni).

Mentre il Comune decide sull'esito della domanda di condono, all'edificio iniziale possono aggiungersi altri abusi edilizi: in questo caso, il Comune non può rifiutare di pronunciarsi sulla domanda iniziale di condono affermando solo che l'opera è stata modificata. Anche se i nuovi interventi sono consistenti, tutte le volte che l'abuso iniziale da sanare sia ancora leggibile, vi è l'onere per il Comune di pronunciarsi in modo esplicito, salva l'adozione di sanzioni per le modifiche successive alla domanda di sanatoria. Questa conclusione è stata adottata dai giudici amministrativi prendendo atto della circostanza che manca un'espressa norma che impedisca di modificare immobili sui quali pende una domanda di sanatoria edilizia: in conseguenza, la realizzazione di modifiche all'immobile oggetto di domanda di sanatoria non può, da sola, giustificare un diniego del condono.

Vi può essere un'archiviazione del condono solo nel caso in cui le modifiche successive abbiano inciso in modo radicale sui beni e cioè quando l'amministrazione non è più in grado di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono. Le domande di sanatoria edilizia, a cominciare da quella del febbraio 1985, possono ancora riservare sorprese a distanza di decenni, quando la domanda risulti incompleta e non sia possibile acquisire d'ufficio dati ed elementi (articolo 9-bis, Dpr 380/2001).

In particolare, vi possono essere richieste anche a distanza di decenni ,quando vi siano vincoli di tutela o di inedificabilità o quando manchi»no allegati essenziali alla domanda di sanatoria (versamento dell'oblazione; descrizione delle opere abusive; documentazione fotografica circa lo stato dei lavori; certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio per ottenere riduzioni; perizia giurata per opere superiori a 450 metri cubi). In questi casi, infatti, non opera il termine biennale di formazione del silenzio assenso (Consiglio di Stato, sentenza 5090/2013).Nel caso esaminato dai giudici, nei 18 anni tra la data di presentazione della domanda di condono e quella dell'adozione del provvedimento di risposta da parte dell'amministrazione, gli interessati avevano realizzato altri interventi abusivi, cioè alcuni nuovi vani, soppalchi, chiusura di balconi ed aumento unità immobiliari. Ma tali opere, per la loro autonoma identificabilità, non potevano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono.

Quindi l'amministrazione comunale dovrà da un lato verificare se ci sono i presupposti per il condono delle opere "originariamente" realizzate, dall'altro accertare la natura degli interventi successivi ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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