Tu sei qui: AttualitàSicurezza sul lavoro, le imprese virtuose risparmiano: sconti INAIL fino al 30%
Inserito da (Admin), domenica 1 agosto 2010 11:00:08
La sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sono ormai due concetti chiave in ambito lavorativo. A ricordarcelo è l’ingegnere industriale Giuseppe Mormile, titolare della GM Engineering S.r.l. specializzata in impiantistica industriale e sicurezza sul lavoro.
Mormile ci tiene a sottolineare come la prevenzione acquista un ruolo particolare, ormai regolamentato dalla normativa europea e italiana, che prevede anche sistemi di premialità per le imprese che ne rispettano i requisiti.
Dal 2000 (D.M. del 12 dicembre) l’INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, come ad esempio dotarsi di un Modello di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro secondo la norma OHSAS 18001:2007.
Da quest’anno, in base alla delibera n. 79/10 di modifica all’art. 24 - "Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività" - del D.M. 12 dicembre 2000, le imprese virtuose possono godere di un aumento dello sconto accumulabile sul premio assicurativo INAIL.
L’art. 24 stabilisce che, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo:
Fino a 10 lavoratori/anno: 30%
Da 11 a 50: 23%
Da 51 a 100: 18%
Da 101 a 200: 15%
Da 201 a 500: 12%
Oltre 500: 7%
L’obiettivo è riconoscere un merito alle imprese che effettuano interventi significativi di prevenzione degli infortuni e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre i requisiti minimi previsti dalla legge.
Per ottenere lo "sconto", l’impresa è tenuta a presentare un’istanza che fornisca tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. 0T24).
In base a quanto definito dall’art. 24, l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato. Questi controlli non sono previsti se l’impresa risulta dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), certificato da un organismo di certificazione accreditato.
Bisogna ricordare che l'adozione di un SGSL, conforme all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, esonera le persone giuridiche, le società e le associazioni dalla responsabilità amministrativa secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Si tratta di una grande opportunità offerta alle aziende che adottando l’SGSL, possono evitare di subire le pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
Infatti per i reati sulla sicurezza, in ambito di D. Lgs. 231/01, sono previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive.
L'Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per i suddetti reati se dimostra di possedere un modello organizzativo e gestionale rispondente a quanto indicato all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, avendo adottato ed attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Inoltre dovrà dimostrare che sia stato affidato a un Organismo dell'azienda, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di aggiornarlo.
Quindi, per non rischiare di subire pesanti sanzioni, l'azienda in cui si sia verificato un grave infortunio deve essere in grado di dimostrare al giudice penale di aver effettivamente attuato un sistema di gestione conforme ai modelli indicati all'art. 30 comma 5, congiuntamente agli altri elementi caratteristici richiamati nello stesso articolo in linea con la legge 231/01.
Con il decreto correttivo emanato ad agosto 2009 (D. Lgs. 106/09) l’implementazione di un modello organizzativo è diventato, altresì, fondamentale nel caso in cui il datore di lavoro si volesse avvalere della delega di funzioni (art. 16 D. Lgs. 81/08). L’attuazione di un sistema di gestione è tale da far presumere assolto l’adempimento dell’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante, datore di lavoro, sul corretto espletamento delle attività delegate.
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