Tu sei qui: Politica«Nessuna irregolarità nella formazione della giunta»: Sindaco di Scala risponde all'opposizione
Inserito da (redazionelda), giovedì 5 luglio 2018 11:26:29
Una norma dello statuto comunale, mai modificata, che contrasta con la nuova legge dello Stato che a sua volta ammette l'eleggibilità diretta del Sindaco oltre il limite dei due mandati. E' questo il nocciolo dell'attuale dissidio politico in corso a Scala. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Scala Luigi Mansi dopo il vizio di forma sollevato nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza sulla formazione della giunta comunale che ha visto confermati gli assessori Ivana e Salvatore Bottone. I consiglieri del gruppo "Progetto Scala", capitanato da Antonio Ferrigno" si sono appellati all'articolo 21 comma 3 del vecchio statuto comunale, non aggiornato, che recita: "chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può ulteriormente essere nominato Assessore nel mandato successivo".
In una nota ufficiale di risposta il sindaco Luigi Mansi fa sapere: «Tranquillizzo, immediatamente, i neo-Consiglieri di Opposizione, così da non far pesare loro "il rammarico e...il dispiacere per gli amici Ivana e Salvatore", evidenziando che il decreto di nomina degli stessi è intervenuto nel rigoroso rispetto della Costituzione e della legge, uniche fonti normative di riferimento in materia di nomina dell'esecutivo».
I primo cittadino chiarisce che «da tempo, il Ministero degli Interni si è più volte espresso in materia in particolare è intervenuto il parere del Ministero degli Interni - Dip.to Affari Interni e Territoriali- del 25.5.2010, con il quale è stato puntualmente rilevato che "non può trovare applicazione la norma statutaria che non consenta l'espletamento di un terzo mandato consecutivo da parte degli Assessori, tenuto conto che la disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell'Assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla potestà statutaria".
Logica conseguenza di ciò è che il riferimento allo Statuto del Comune di Scala (di certo, pure, abbisognevole di modifiche, sulla scorta evidentemente delle indicazioni della Maggioranza da me guidata), appare del tutto irrilevante e fuorviante, dal momento che l'unico parametro per la legittimità della nomina è il dettato normativo di rango primario (T.U. n. 267 del 2000), che "non contempla alcuna previsione limitativa del numero dei mandati consecutivi espletabili dagli Assessori" (cfrs. parere citato).
Peraltro, non dovrebbe sfuggire agli scriventi che il solo limite legislativo di mandato (nel numero di due consecutivi), era quello operante in capo al Sindaco (circostanza questa, che presumibilmente indusse, nel 1994, l'allora Amministrazione ad approvare per naturale accostamento la norma statutaria dell'art. 21), oggi, come noto, superato, per i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti, per effetto della L. 7.4.2014, n. 56 (c.d. Riforma Del Rio).
Sarebbe perciò del tutto paradossale invocare l'attualità e l'efficacia di una disposizione statutaria, che, a prescindere dalla sua radicale inapplicabilità in materia di composizione della Giunta, si porrebbe in logico ed insanabile contrasto con la norma statale, che ammette l'eleggibilità diretta del Sindaco oltre il limite dei due mandati.
E' evidente, perciò, che alcun fondamento giuridico assiste l'invito degli scriventi a revocare ad horas il provvedimento di nomina, nuovamente rassicurando l'Opposizione».
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Scala, per minoranza formazione della giunta in contrasto con normative
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