Tu sei qui: PoliticaMinori, su questione case popolari interviene l'avvocato Giovanni Maria di Lieto
Inserito da (redazionelda), martedì 26 dicembre 2017 12:09:12
Riceviamo lettera a firma dell'avvocato Giovanni Maria di Lieto di Minori in riferimento all'ultima uscita del consigliere comunale di minoranza Giovanni Proto riferito ai fitti delle case popolari (clicca qui per approfondire). E pubblichiamo.
Caro Direttore,
mi riferisco allo scritto a firma del Sig. Giovanni Proto, consigliere comunale a Minori, pubblicato su "Il Vescovado" del giorno 21/12/2017, per precisare quanto appresso.
È utile premettere che il Sig. Proto fa parte del gruppo consiliare di minoranza che ha come capogruppo il Sig. Fulvio Mormile (premessa necessaria per evidenziare la responsabilità politica, si intende).
Non entro nel "merito" della contesa politica comunale maggioranza-opposizione, se non per replicare alla parte dello scritto in cui si legge: "Primo cittadino, le risulta che le cooperative dove risiede suo fratello e vari bravi "Parco San Paolo" devono restituire alle casse comunali 250mila euro e la sentenza del 2009 è andata dispersa?".
Ignoro se e perché la sentenza del 2009 cui si riferisce il consigliere comunale sia andata dispersa.
Quello che è certo è che l’affermazione deve ritenersi volgarmente lesiva e diffamatoria nei confronti di tutti coloro (come il sottoscritto e prima di lui i propri genitori) che sono proprietari e abitano a pieno titolo e diritto gli appartamenti realizzati nell’ambito del piano di zona di edilizia residenziale pubblica, da uomini liberi e nella comprovata moralità dei comportamenti.
E offre una rappresentazione dei fatti parziale e incompleta, quindi non pienamente conforme a verità, non essendo stato accertato dal Giudice ad oggi, in via definitiva e con sentenza passata in giudicato, alcun debito a carico delle Cooperative.
Vero è che sia la Cooperativa Eureca (della quale sono il difensore) sia la Cooperativa Villamena hanno proposto nel 2010 appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno avverso la sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di Amalfi del 2009.
La Cooperativa Eureca ritiene nel merito che la domanda del Comune sia infondata.
Secondo la convenzione (art. 4), infatti, a carico della Cooperativa Eureca doveva gravare solo il costo di acquisizione dell’area residenziale oggetto della concessione, e quindi della sola area interessata dalle costruzioni; b) il costo integrale delle opere di urbanizzazione (non il costo di acquisizione delle aree interessate da tali opere).
Quella somma, determinata in base alla legge n. 865 del 1971, è stata offerta dal Comune al proprietario espropriato, con la determinazione della indennità provvisoria di esproprio. Quella somma, richiesta dal Comune e versata dalla Cooperativa, è stata accettata senza riserve, e quindi con effetto liberatorio, da parte del Comune. Sicché non si vede quale altra somma debba essere versata e quale inadempimento sussista da parte della Cooperativa Eureca.
Non dissimile è la tesi della Cooperativa Villamena.
Il giudizio d’appello è pendente e prossimo alla conclusione, essendo stati depositati gli scritti difensivi finali.
Quello che è certo è che non è stato accertato in via definitiva il diritto del Comune di Minori a somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalle Cooperative, che questo diritto a somme ulteriori è contestato dalle Cooperative nell’ambito del giudizio d’appello in corso. Che la parte soccombente in appello avrà eventualmente facoltà di avvalersi di un terzo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione.
E’ vero che la sentenza di primo grado è per legge provvisoriamente esecutiva (cioè idonea a fungere da titolo per l’azione esecutiva, prima ancora che diventi irrevocabile, con il passaggio in giudicato), ma penso che sia buona amministrazione attendere l’esito definitivo del contenzioso, specialmente se si tratta di eseguire provvedimenti giurisdizionali che incidono sul patrimonio di una moltitudine di famiglie di cittadini residenti che a pieno titolo e diritto sono proprietari e abitano appartamenti di edilizia residenziale pubblica, del tutto realizzati a loro spese, senza alcun contributo pubblico.
Tanto più che nessun danno erariale (cioè alle casse comunali) potrebbe prodursi in conseguenza del decorso del tempo: se, per ipotesi, esperiti tutti i tre gradi di giudizio, venisse accertato in via definitiva il debito delle Cooperative (che sin dalla proposizione del giudizio di primo grado sono in fase di liquidazione), alle somme eventualmente accertate andrebbero aggiunti gli interessi legali.
Tanto dovevo a tutela di una esatta informazione e rappresentazione dei fatti, tenuto conto della idoneità gratuitamente offensiva delle espressioni utilizzate dal consigliere comunale.
Con la consueta amicizia e stima.
Avv. Giovanni Maria di Lieto
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