Tu sei qui: CronacaRavello: Comune ordinò demolizione, dopo 21 anni Consiglio di Stato accoglie ricorso proprietario
Inserito da (redazionelda), lunedì 11 gennaio 2016 19:14:00
Il Comune di Ravello aveva ordinato la demolizione e la riduzione in pristino dell'area interessata da interventi edilizi abusivi e di due manufatti. Dopo circa ventun'anni, invece, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del proprietario del terreno.
Nell'adunanza del 25 novembre 2015, la prima sezione del Consiglio di Stato, ha espresso parere favorevole al ricorso straordinario che il signor Pasquale Bottone, 44enne residente a Minori, difeso dall'avvocato Giovanni Maria di Leto di Minori, aveva presentato al Capo dello Stato nel marzo del 2004.
I FATTI. Il 27 febbraio del 1995 il signor Bottone presentò istanza di condono per mutamento di destinazione d'uso dell'area di proprietà sita a Ravello, in località Ponte. L'oggetto dell'istanza di condono si sostanziava nella costruzione di un parcheggio e prevedeva sbancamenti, riempimenti, livellamenti di terreno e simili, con opere accessorie (baracca, tettoia, etc.).
In pendenza del procedimento di condono, il Responsabile dell'UTC del Comune di Ravello ordinò la demolizione e la riduzione in pristino dell'area interessata dagli interventi edilizi abusivi e dei due manufatti attraverso l'ordinanza numero 69 del 15/10/2004.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto nel marzo 2004, l'avvocato di Lieto ha dedotto l'illegittimità degli atti, in particolare per due sostanziali motivi: l'esame della domanda di condono edilizio deve precedere ogni iniziativa repressiva (la richiesta di condono impedisce definitivamente che l'ordine di demolizione preventivamente adottato possa produrre i suoi effetti).
E' obbligatorio, infatti, definire previamente il procedimento di condono. Può individuarsi nell'ordinamento un principio di carattere generale secondo il quale l'amministrazione è vincolata - prima di procedere alla adozione come alla riadozione dei provvedimenti sanzionatori - a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate a ottenere il rilascio di provvedimenti di condono, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento.
Il secondo, circa l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino impugnata che non applica e contraddice la destinazione di zona del piano regolatore generale di Ravello che prevedeva - nell'area interessata dall'intervento edilizio abusivo - la realizzazione di parcheggio da affidare con prelazione al privato.
Il Consiglio di Stato ha espresso, dunque, parere favorevole all'accoglimento del ricorso con questa motivazione: «L'ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo adottato in pendenza di istanza di condono contrasta con l'art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 perché il disposto normativo impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il Comune ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'opera edilizia abusiva.
Inoltre, nel caso di specie l'abuso edilizio risale nel tempo e, quindi, per imporre la demolizione e la rimessione in pristino è necessario dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico».
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