Tu sei qui: AttualitàRiforma del Codice Penale sui reati contro gli animali, la soddisfazione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 31 maggio 2025 14:36:54
«La nuova legge di tutela degli animali segna un cambio di paradigma definitivo: gli animali non sono più tutelati in modo indiretto ma come soggetti tutelari di diritti, coerentemente con il principio europeo del riconoscimento degli animali come esseri senzienti»: grande soddisfazione per l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno, che tramite il Presidente Orlando Paciello commenta con orgoglio l'approvazione in via definitiva della legge "Reati contro gli animali" da parte del Senato della Repubblica.
Già nello scorso novembre 2024 il Presidente Orlando Paciello era stato audito alla Camera dei Deputati, in Commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali a supporto della norma.
«L'obiettivo della nuova legge - dichiara Paciello - è tutelare direttamente gli animali e non più il "sentimento per gli animali" da parte degli esseri umani. Questa modifica, pur sembrando simbolica, è molto significativa, poiché pone gli animali al centro delle tutele giuridiche, riconoscendo i loro diritti in modo indipendente dal nostro modo di percepirli».
Con il disegno di legge n. 1308, che modifica radicalmente il Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, il Senato ha infatti legiferato un rafforzamento della tutela verso gli animali, considerandoli come soggetti titolari di diritti, destinatari di una tutela giuridica autonoma.
Ecco di seguito i punti salienti della nuova legge:
Reati legati a spettacoli violenti e maltrattamenti
L'articolo 544-quater punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino crudeltà o sofferenze per gli animali. La nuova disciplina prevede sanzioni pecuniarie comprese tra 15.000 e 30.000 euro.
Combattimenti tra animali, addestramento e scommesse
La legge interviene anche sull'articolo 544-quinquies, aumentando le pene detentive per chi promuove, organizza o dirige combattimenti tra animali, da due a quattro anni. Viene punito anche chi partecipa in qualsiasi forma a queste attività. È introdotta una nuova fattispecie per chi addestra animali ai fini dei combattimenti: la pena va da tre mesi a due anni, con una multa da 5.000 a 30.000 euro. È inoltre prevista una specifica sanzione per chi effettua scommesse su questi eventi: reclusione da tre mesi a due anni e multa tra 5.000 e 30.000 euro.
Misure antimafia e aggravanti specifiche
Per chi commette sistematicamente questi reati, sono previste misure di prevenzione personali e patrimoniali secondo il Codice delle leggi antimafia. Se nel reato sono coinvolti minori o armi, le pene vengono ulteriormente inasprite. È inoltre vietata la riproduzione e diffusione di immagini relative a combattimenti, al fine di prevenire la diffusione di messaggi distorti. Un nuovo articolo, il 544-septies, stabilisce l'aumento di pena fino a un terzo se i reati del Titolo IX-bis vengono commessi in presenza di minori, contro più animali, o tramite strumenti informatici.
Uccisione e maltrattamento
L'articolo 544-bis, relativo all'uccisione di animali senza necessità o per crudeltà, prevede pene più severe: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro, che salgono a uno-quattro anni e 10.000-60.000 euro in caso di sevizie. Anche l'articolo 544-ter sul maltrattamento viene modificato: la pena detentiva passa a sei mesi-due anni, mentre la multa resta invariata (5.000-30.000 euro), eliminando l'alternatività tra le due.
Reati contro animali altrui e abbandono
L'articolo 638 è stato riformulato: chi uccide o danneggia tre o più animali appartenenti a greggi o mandrie, senza necessità, rischia da uno a quattro anni di reclusione. Inoltre, l'articolo 727 viene aggiornato: l'ammenda per abbandono passa da un minimo di 1.000 a 5.000 euro (massimo invariato a 10.000 euro).
Affido, sequestro e protezione degli animali sequestrati
Il nuovo articolo 260-bis del Codice di procedura penale stabilisce che gli animali oggetto di reato possono essere affidati a enti o associazioni riconosciuti, oppure a privati. È prevista una cauzione per ogni animale affidato. Viene inoltre introdotto il divieto, durante le indagini e fino alla sentenza definitiva, di abbattere o cedere a terzi gli animali coinvolti nei reati, anche se non sottoposti a sequestro.
Responsabilità amministrativa degli enti
Un nuovo articolo al decreto legislativo 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa per gli enti coinvolti nei reati contro gli animali, con sanzioni pecuniarie e interdittive.
Eccezioni per le leggi speciali
Restano valide le disposizioni previste da normative specifiche in ambito di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo e altre attività regolate da leggi speciali.
Animali da compagnia: catene vietate e traffico illecito
Viene modificata la legge 201/2010 per contrastare il traffico illecito di animali da compagnia. Si vieta ai proprietari di tenere legati gli animali con catene o strumenti simili, salvo motivazioni sanitarie certificate o necessità temporanee di sicurezza. La violazione comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro. Sono previste multe anche per il mancato rispetto delle norme sull'identificazione e registrazione degli animali.
Polizia giudiziaria e coordinamento
Nel contrasto ai reati contro gli animali, il decreto del Ministero dell'Interno che disciplina il coordinamento tra le Forze di polizia dovrà essere emanato previo parere anche del Ministero dell'Ambiente.
Fauna selvatica e habitat protetti
L'articolo 727-bis viene modificato per inasprire le sanzioni relative all'uccisione, cattura o detenzione di specie selvatiche protette: arresto da tre mesi a un anno e ammenda fino a 8.000 euro. L'articolo 733-bis, relativo alla distruzione di habitat protetti, prevede ora l'arresto da tre mesi a due anni e un'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
Divieto di commercio di pellicce di gatto
Infine, viene introdotto il divieto di utilizzare a fini commerciali le pellicce e le pelli dei gatti appartenenti alla specie Felis catus.
Per info e contatti:
Ordine Veterinari Salerno, Traversa Regina Costanza 5, 84121 Salerno. Tel. 089 252565 - info@ordineveterinarisa.it - www.ordineveterinarisa.it
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