Lettere alla redazioneMinori, avv. Di Lieto replica a Mormile

Minori, avv. Di Lieto replica a Mormile

Inserito da (redazionelda), domenica 31 dicembre 2017 12:25:54

Sulla questione case popolari di Minori riceviamo e pubblichiamo altra missiva a firma dell'avvocato Giovanni Maria di Lieto in replica alla precedente di Fulvio Mormile (clicca qui per rileggerla).

Caro Direttore,

una breve replica all’intervento del Sig. Fulvio Mormile, Capogruppo di Progetto per Minori, pubblicato su "Il Vescovado" del giorno 29 dicembre 2017. Replica di "chiusura", nel senso che non ritornerò più, per il momento, sulla questione.

Nel riportarmi integralmente al mio precedente intervento in tema, ne invito il consigliere comunale ad una rilettura, con l’attenzione che merita, e preciso ulteriormente.

Regola generale sia per il cittadino che per il giudice è quella di applicare la legge. Nel caso in questione, le Cooperative sono tenute ad applicare la legge (la legge 865 del 1971 e la Convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti che disciplina il rapporto tra il Comune e le Cooperative), nonché il provvedimento del giudice che - applicando la legge e la convenzione urbanistica – deciderà in via definitiva sulla controversia insorta tra le parti.

Questo provvedimento del giudice, con il suo contenuto di "forma" e "sostanza" (merito), sarà la regola che disciplinerà il caso concreto e naturalmente sarà eseguito dalle parti in causa.

Tutto il resto mi sembra "qualunquismo" moralizzatore e demagogico da parte di un rappresentante del popolo (eletto dal popolo), che utilizza un linguaggio inappropriato e fuori luogo contro il popolo stesso che pur dovrebbe rappresentare.

Come già detto nel mio precedente intervento, le Cooperative ritengono nel merito ("sostanza") che la domanda del Comune sia infondata.

Secondo la convenzione sottoscritta, ai sensi della L. 865/71, dalle parti (art. 4), infatti, a carico delle Cooperative doveva gravare solo il costo di acquisizione dell’area residenziale oggetto della concessione, e quindi della sola area interessata dalle costruzioni; b) il costo integrale delle opere di urbanizzazione.

Quella somma, determinata in base alla legge n. 865 del 1971, richiesta dal Comune e versata dalle Cooperative, è stata accettata senza riserve dal Comune, e quindi con effetto liberatorio. Sicché non si vede quale ulteriore somma debba essere versata e quale inadempimento sussista da parte delle Cooperative.

Vero è che le Cooperative ritengono nel merito la sentenza di primo grado erronea, ingiusta e in violazione della legge 865 del 1971 e della Convenzione urbanistica sottoscritta da Comune e Cooperative. Ed è pieno diritto contestare una sentenza (che si ritiene erronea e ingiusta) nel processo, cioè nei gradi di giudizio, né certamente è moralmente censurabile non darvi esecuzione fintantoché il processo è in corso e non è concluso con sentenza passata in giudicato.

Tanto più che nessun danno erariale (cioè alle casse comunali e quindi alla collettività dei cittadini) potrebbe prodursi in conseguenza del decorso del tempo: se, per ipotesi, venisse accertato in via definitiva il debito delle Cooperative, alle somme eventualmente accertate andrebbero aggiunti gli interessi legali.

Quello che è certo è che non rientra tra i compiti e le prerogative istituzionali del consigliere comunale eletto quello di impartire lezioni di moralità pubblica (o meglio pseudo-moralità) al cittadino che egli stesso rappresenta. Forse, la questione politica prevalente da affrontare dovrebbe avere ad oggetto una riflessione serena e attenta sul metodo e sul contenuto dell’esercizio del mandato elettivo.

Altra cosa naturalmente è pretendere che l’azione amministrativa sia imparziale (art. 97 Cost.), si muova nell’osservanza dei principi di legalità, buona amministrazione e giusto procedimento. Ma si tratta di regole e principi del tutto applicati nel caso concreto da parte del potere pubblico, la questione investendo (nell’ambito di un giudizio pendente) una moltitudine di famiglie di cittadini residenti che a pieno titolo e diritto - si ribadisce - sono proprietari e abitano appartamenti di edilizia residenziale pubblica, del tutto realizzati a loro spese, senza alcun contributo pubblico.

Certamente non si tratta di "diritti acquisiti illegittimamente dai singoli", come ingannevolmente vuole far credere il consigliere comunale.

Avv. Giovanni Maria di Lieto

Per ricostruire tutta la vicenda leggi nell'ordine:

Minori: cons. Proto chiede verifica fitti alle case popolari, il duro manifesto del sindaco Reale

Minori, Proto replica a sindaco Reale:«Io grande inquisitore? Lui grande attore»

Minori, su questione case popolari interviene l'avvocato Giovanni Maria di Lieto

Minori, case popolari. Mormile replica ad avv. Di Lieto: «La legge si applica per gli avversari e si interpreta per gli amici»

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