AttualitàSMS e messaggi Whatsapp sono prove documentali
Inserito da (redazionelda), venerdì 19 gennaio 2018 13:44:12
«1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata [191] l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [195 7, 203, 240]».
Pertanto, l'acquisizione di quanto rinvenuto in un telefono cellulare non riconduce alle norme che regolano le intercettazioni telefoniche o la corrispondenza poiché non vi è captazione di flusso di una comunicazione in corso ma semplicemente l'acquisizione di qualcosa (un documento) che già è conservato nella memoria del telefono.